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Nell’era della digitalizzazione e dei social network, i beni digitali hanno assunto un valore sempre più importante per ciascuno di noi. Basti pensare a quante immagini, video, documenti e informazioni sono contenute nei nostri smartphone. In un contesto del genere non può che emergere l’esigenza di capire quale destino spetta al nostro patrimonio digitale dopo la nostra morte. In assenza di una disciplina successoria che regoli specificatamente tale aspetto, la soluzione di controversie relative all’accesso dei dati virtuali del de cuius viene demandata ai singoli Tribunali italiani. La più recente di tali pronunce giurisprudenziali risale al 10 febbraio scorso ed è stata emessa dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2688. In tale sede il Giudice di merito ha riconosciuto il diritto della moglie ad avere accesso all’account i-cloud del marito, deceduto improvvisamente a causa di un infarto, per recuperare le fotografie e i video ivi presenti, i quali avevano un rilevante valore affettivo, soprattutto per le figlie di 3 e 5 anni. La richiesta della coniuge è stata ritenuta meritevole di tutela sebbene contrastante rispetto alle condizioni generali contenute nel contratto di attivazione dell’account sottoscritto dal de cuius con la società Apple. Nell’argomentare la propria decisione il Tribunale ha richiamato l’art. 2 terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, recentemente introdotto dal Regolamento UE 2016/679 (anche noto come “GDPR”). Tale disposizione, infatti, al primo comma, prevede che i diritti riconosciuti dal GDPR all’interessato, tra cui vi rientrano i diritti di accesso e di portabilità dei dati, possono essere esercitati anche in relazione a quei dati personali relativi a persone decedute da parte di chi ha un interesse proprio per ragioni famigliari meritevoli di tutela. I commi successivi, tuttavia, consentono all’interessato la facoltà di limitare o vietare ai propri eredi e superstiti la facoltà di accedere ai propri dati personali. In tal caso, però, il divieto apposto dall’interessato dev’essere contenuto espressamente in una dichiarazione scritta comunicata al titolare del trattamento e dalla quale la volontà dell’interessato deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata. Da ultimo, l’articolo in commento statuisce la possibilità di revocare o modificare in ogni momento il suddetto divieto. Trasportando le statuizioni della norma al caso di specie, il Giudice di merito ha ritenuto che la coniuge fosse titolare di un interesse meritevole di natura famigliare poiché la richiesta di accesso alle informazioni ed ai dati personali riferibili agli account del marito e padre è finalizzata a recuperare foto e filmati di famiglia destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie di tenera età. L’accesso a tali dati, inoltre, non può ritenersi precluso dall’accettazione delle condizioni generali del contratto da parte del signor *** al momento dell’acquisizione del dispositivo poiché la mera adesione a condizioni generali del contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore della materia de qua non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizioni generali di contratto si radicano non valorizzano l’autonomia delle scelte dei destinatari.
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