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Frequentemente vi sarà capitato di accedere ad un’area di sosta a pagamento e, prima di raggiungere l’apposito macchinario di erogazione del ticket, leggere dei cartelli con la scritta “parcheggio incustodito”. Ma che valore ha questa cartellonistica in caso di furto della propria auto? Il gestore è sempre esonerato da qualsiasi responsabilità? La risposta a queste domande non è semplice e varia a seconda delle caratteristiche del parcheggio cui si fa accesso, come chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza della Sez. II Civile n. 8601 del 2022. La vicenda riguarda un automobilista che, avendo subito il furto della propria auto posteggiata del parcheggio privato a pagamento dell’aeroporto, ha convenuto in giudizio la società di gestione dell’area di sosta affinchè venisse dichiarata civilmente responsabile per l’evento verificatosi. Anche in questo caso, l’ingresso al parcheggio era preceduto da una cartello che informava gli utenti dell’assenza di qualsiasi forma di controllo e custodia per le auto che vi avrebbero fatto accesso. Nonostante tale avvertenza, la società convenuta è stata condannata in primo grado. Secondo il giudice di merito, infatti, nel caso di specie non è possibile esonerare il gestore da un obbligo di custodia poiché il rapporto negoziale sorto tra il medesimo e l’attore è da qualificarsi come un contratto atipico affine al deposito. Pertanto, indipendentemente dalla cartellonistica esposta, il gestore è tenuto a custodire le auto in sosta usando la diligenza del buon padre di famiglia, conformemente a quanto disposto dall’art. 1768 c.c. per il depositario. L’impostazione offerta in primo grado è stata completamente rovesciata dalla Corte d’Appello, la quale ha invece sostenuto la riconducibilità del rapporto negoziale oggetto di disamina non al deposito, ma ad una locazione atipica finalizzata all’erogazione di un servizio di pubblico interesse. I giudici di secondo grado hanno ritenuto applicabile nel caso di specie il principio esposto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14319 del 2011, secondo cui l’area di sosta a pagamento non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di essa parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 co.d civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola […] non potendo presumersene la vessatorietà). Alla luce di tale valutazione, la società convenuta è stata ritenuta esente da qualsiasi forma di responsabilità per custodia. L’ultima parola, tuttavia, è stata quella della Corte di Cassazione, la quale ha cassato la sentenza di secondo grado deponendo per la condanna del soggetto gestore del parcheggio. Nella sua articolata motivazione, la pronuncia resa dagli Ermellini osservano come il principio sopra enunciato delle Sezioni Unite sia applicabile soltanto con riferimento a quei parcheggi che insistono su aree comunali o che comunque sono formalmente destinati a finalità assimilabili a quelle contenute nella c.d. Legge Tognoli. Tali requisiti non sono ravvisabili con riferimento del parcheggio aeroportuale oggetto della presente vertenza, il quale, non è solo gestito da un soggetto privato, ma è collocato anche su un suolo prettamente privato e di proprietà della società chiamata in causa. Dunque, al di là di ogni ragionevole cartello, il gestore privato sarà tenuto a risarcire l’utente del furto subito.
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