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In una recente sentenza (n. 8114 del 2022) la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sull’accertamento del nesso di causalità ai fini della responsabilità medica. La pronuncia, pur non introducendo alcuna novità giurisprudenziale, è di notevole interesse poiché delinea chiaramente i diversi criteri da utilizzarsi in ambito civile rispetto a quello penale per rilevare il rapporto eziologico. I fatti di causa riguardano un uomo che, ricoverato in ospedale a seguito di un incidente, è deceduto a causa di una trombo-embolia. Tale evento viene contestato ai medici curanti che lo hanno assistito, ritenuti responsabili di non aver adottato le dovute terapie farmacologiche; in particolare, per non avere somministrato allo stesso la eparina, un farmaco anti-coagulante. I giudici sono stati chiamati a verificare se la condotta omissiva degli operatori sanitari sia stata il fattore determinante del decesso. Nel caso in esame è stato instaurato un processo penale nei confronti dei medici, il quale però, giunto in Cassazione, si è concluso con una sentenza di assoluzione per difetto di causalità e con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo per la determinazione delle questioni civilistiche e, quindi, per la valutazione della sussistenza di una responsabilità civile in capo agli imputati prosciolti. Nell’effettuare tale disamina i giudici di secondo grado sono ricorsi al classico ragionamento controfattuale: hanno ipotizzato la sostituzione della condotta omissiva dei sanitari con quella che si sarebbe dovuto assumere, ossia la prescrizione di eparina, e verificato se, in tale ipotesi, l’evento morte per trombosi si sarebbe evitato. Al fine di compiere questa verifica i giudicanti sono ricorsi ad una legge scientifica di copertura, esposta nella consulenza peritale richiesta dal Pubblico Ministero, secondo cui la terapia eparinica garantisce una protezione efficacie al paziente traumatizzato da trombosi venosa nel 68/70% dei casi. Alla luce di tale dato statistico, ben lontano dalla soglia del 100%, la Corte ha ritenuto di non poter ritenere provata con sufficiente certezza la sussistenza del nesso di causa. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto il suesposto percorso motivazionale corretto nelle premesse, ma errato nelle conclusioni. Gli Ermellini ricordano, in primo luogo, che l’accertamento del nesso causale ai fini dell’individuazione di un profilo di responsabilità dev’essere effettuato ricorrendo a criteri differenti in ambito civile e penale. Mentre nel processo penale, l’attribuzione della responsabilità presuppone che la sussistenza del rapporto eziologico tra condotta ed evento risulti provato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, nel processo civile è sufficiente che il dato probatorio garantisca il raggiungimento della soglia del “più probabile che non”. In secondo luogo, la sentenza di legittimità chiarisce che, nell’effettuare tale valutazione, i giudici non devono ancorarsi unicamente ai dati statistici/probabilistici di applicazione delle leggi scientifiche, ma devono verificare l’adeguatezza e l’idoneità delle leggi medesime nel singolo caso concreto. Detto in altri termini, i giudici non devono considerare in astratto il livello di fattibilità di una legge scientifica di copertura, ma bensì appurare che tale legge, nel caso di specie, sia l’unica in grado di individuare ragionevolmente la causa del verificarsi di un determinato evento. E, dunque, nella vicenda sopra esposta, ciò che rileva non è la percentuale astratta di casi in cui l’assunzione di tale farmaco può evitare una trombosi, ma se l’omessa assunzione di tale farmaco può ragionevolmente ritenersi l’unica ed esclusiva causa che ha provocato nel paziente l’evento di trombosi determinante la morte.
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