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La fine di un matrimonio, che sia consensuale o meno, rappresenta sempre un momento di rottura dirompente per una coppia. Capita di frequente che, nonostante venga meno la qualità di coniuge, le parti restino legate da alcuni “rapporti giuridici” i quali spesso divengono motivo di dissapori e ricorsi all’autorità giudiziaria. Uno dei principali temi caldi per una coppia divorziata è proprio l’assegno divorzile. Non sorprende, quindi, che recentemente la Corte di Cassazione si sia dovuta pronunciare su una questione inerente l’entità di tale assegno. I fatti di causa riguardavano la richiesta da parte dell’ex marito di ottenere una riduzione dell’assegno divorzile, pari ad Euro 250 al mese, in considerazione del fatto che la ex moglie beneficiaria aveva ottenuto il trasferimento della propria sede lavorativa dalla provincia di Varese a quella di Pescara, con conseguente riduzione dei costi di trasferta sino ad allora sostenuti per recarsi sul luogo di lavoro. Tale richiesta, come ben si può immaginare, ha trovato netta opposizione da parte della ex coniuge, la quale ha sostenuto che, ciò che rileva ai fini della determinazione dell’assegno, è unicamente il contributo apportato dalla stessa alla vita coniugale durante il matrimonio. Prima di esporre le conclusioni cui sono giunti gli Ermellini, meritano alcuni accenni sulla normativa e l’interpretazione giurisprudenziale sull’assegno divorzile. L’istituto è disciplinato dall’art. 5 comma 6 della Legge 898/1970, il quale consente al giudice che emette la sentenza di divorzio di disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La norma indica i criteri cui l’autorità giudiziaria deve ricorrere per valutare l’opportunità disporre l’assegno. Un primo criterio è quello assistenziale, ravvisabile nella condizione economica dei due coniugi e nei redditi da loro percepiti. Un secondo criterio è di tipo compensativo e risiede nel contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione famigliare ed alla formazione del patrimonio dei singoli e di quello comune. L’ultimo criterio è di tipo risarcitorio e consiste nelle ragioni della decisione. Con un intervento del 2018 le Sezioni Unite hanno anche chiarito che l’assegno divorzile assolve alla funzione di ristorare i sacrifici effettuati dal coniuge nell’interesse della vita matrimoniale, quale ad esempio la scelta di rifiutare una proposta lavorativa al fine di accudire la prole o adempiere alle prestazioni domestiche. Da quanto brevemente esposto si può comprendere come molteplici e variegati possano essere i fattori considerati dal giudice nel provvedimento di disposizione e calcolo dell’assegno divorzile e che, pertanto, tra essi possa rientrare, se motivata, qualunque tipologia di spesa, compresa quella necessaria per contribuire ai costi di trasferta del beneficiario per motivi di lavoro. E, di fatti, con la sentenza n. 8577 del 16 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di riduzione avanzata dall’ex marito osservando che, nel provvedimento di irrogazione dell’assegno divorzile, era stata attribuita ampia rilevanza ai costi che la ex coniuge doveva sopportare per il raggiungimento e il soggiorno nella sede lavorativa di Varese, le quali determinavano una riduzione del proprio reddito e concorrevano, insieme ad altre cause, a giustificare il riconoscimento del beneficio.
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