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Prescrizione presuntiva: che cos'è

In questo articolo affrontiamo l’istituto della prescrizione presuntiva e la sua applicabilità o meno nel particolare caso del diritto ad un arbitro collegiale a percepire il proprio compenso per l’attività svolta.

Con il termine “prescrizione presuntiva” si fa riferimento ad un particolare meccanismo, previsto dal nostro codice civile, tale per cui un diritto si considera estinto una volta decorso un certo lasso temporale. La normativa indica dettagliatamente le tipologie di diritti interessati da questo fenomeno ed i termini oltre i quali opera la presunzione. Tra essi, ai sensi dell’art. 2956 comma 1 n. 2 c.c., rientra il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, il quale si considera prescritto a distanza di 3 anni.

Orbene, in merito all’ambito di applicabilità di questa disposizione, la Corte di legittimità si è espressa diverse volte in passato, riconoscendo che essa va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione, né rilascio di quietanza scritta, mentre non opera quando il diritto, di cui si chieda il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (Cass. 10379/2018).

Dunque, la presunzione non opera in considerazione di quei diritti che, pur riguardando l’esercizio di una professione, originano da un titolo scritto. Per fare un esempio, l’art. 2956 comma 1 n. 2 c.c. non può essere invocato nei confronti di un avvocato che abbia svolto attività per un cliente in adempimento ad un contratto di mandato che si è concluso in forma scritta.

Tale assunto è stato ripreso e confermato in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 789 del 2022, la quale, tuttavia, ha analizzato il particolare caso di un compenso dovuto ad un soggetto per l’esercizio della propria attività all’interno di un collegio arbitrale, sulla quale non si erano mai registrati precedenti nella giurisprudenza di legittimità.

Gli Ermellini ritengono che, nel caso di specie, non ricorrano i requisiti di applicabilità di cui all’art. 2956 c.c, dal momento che il procedimento di nomina e di assunzione dell’incarico da parte degli arbitri si svolge secondo determinate formalità richiedenti la forma scritta. Sul punto, infatti, la Corte osserva che quando la nomina dell’arbitro è rimessa alle parti, ciascuna di esse con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri e che l’accettazione dell’incarico deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.

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