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Negare l'olocausto, si può? E' libertà di espressione?

Il diritto a manifestare liberamente la propria espressione è una delle caratteristiche che contraddistingue ogni ordinamento liberale.

Non sorprende che la nostra stessa Costituzione scolpisca il principio nel proprio articolo 21, lapidario nello stabilire che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Ma l’espressione è realmente sempre libera?

Un’interessante recente pronuncia della Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare il rapporto tra il diritto all’espressione e una situazione tristemente nota a tutti: il negazionismo dell’olocausto.

In occasione del giorno della memoria, nel gennaio scorso, un giovane ha gettato alcuni volantini inneggianti la superiorità della razza bianca e neganti l’olocausto. Da una successiva perquisizione presso la sua abitazione, sono poi stati scoperti numerosissimi altri volantini e materiali a carattere discriminatorio.

L’uomo, ovviamente accusato e rinviato a giudizio (ricordiamo che dal 2016 le affermazioni negazioniste costituiscono reato) si è difeso sostenendo la mancanza di dolo, in quanto – a suo dire – si sarebbe limitato a difendere una tesi storica alternativa a quella generalmente accolta.

La libertà di espressione, in definitiva, ricomprenderebbe la facoltà di sostenere una tesi storica alternativa.

La Cassazione, investita della questione, non nega la conclusione: rientra certamente nella libertà d’espressione la scelta di accogliere e difendere una ricostruzione storica diversa da quella accettata dai più. Tuttavia, affinché si possa parlare di libertà di espressione, deve trattarsi di una ricostruzione storica accertata, o comunque sulla quale è in corso un reale dibattito tra storici.

Al contrario, nessuna tutela può essere data a chi fonda la propria manifestazione del pensiero su eventi storici certamente mai avvenuti.

Pertanto, proprio perché le tesi negazioniste negano l’evidenza stessa, andando a sostenere l’inesistenza di un fatto storicamente accertato in modo incontrovertibile, nessuno non può invocare a propria discolpa il diritto a manifestare liberamente la propria espressione.

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