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Con la recente sentenza 6245 del 22 febbraio 2022 la Corte di cassazione si è trovata a rispondere al quesito se la semplice azione di puntare il proprio cellulare con insistenza contro qualcuno possa configurare il reato di molestie. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che rientri nel concetto ogni comportamento di “arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà”.
Stiamo parlando della contravvenzione punita a norma dell’art. 660 c.p., ove si prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda fino ad € 516 per “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
Analizzando il dato normativo, si nota sin da subito che il punto nevralgico della discussione, dal quale dipende la risposta alla domanda iniziale, è costituito dal concetto di petulanza.
Ciò posto, sorge un nuovo interrogativo, dettato come spesso accade dall’avvento della tecnologia: il soggetto che punta insistentemente un telefono munito di videocamera verso un altro soggetto può essere definita petulante, e cioè di “arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà”?
La Cassazione ha risposto in senso affermativo. Secondo gli ermellini, infatti, anche il semplice comportamento di chi rivolge il cellulare è certamente idoneo a ingenerare nella persona offesa la paura di subire in modo indiscriminato una invasione nella propria privacy, e, conseguentemente, a ledere la propria sfera di libertà privata e la propria serenità d’animo. Di conseguenza, la risposta è scontata: rivolgere insistentemente il proprio cellulare verso un terzo può avere rilevanza penale ai sensi del reato di molestie.
Ma non è finita qui.
Ciò che più può sorprendere è il fatto che, secondo la Cassazione, il reato è consumato anche nel caso in cui l’autore faccia solamente finta di riprendere, cioè puntando insistentemente il proprio cellulare verso la vittima facendole credere di essere registrata.
Infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma – il sereno svolgimento della propria vita privata – viene comunque leso, in quanto il comportamento dell’agente può essere petulante (nel senso sopra visto) indipendentemente dalla registrazione o meno.
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