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Mobbing questo termine coniato dal lessico anglosassone (to mob = aggredire; molestare) rappresenta ormai un fenomeno noto e, purtroppo, diffuso nei luoghi di lavoro. Basti pensare che nel maggio del 2008 presso il Ministero della difesa è stato appositamente istituito il Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing. La risposta è sì e lo ha recentemente confermato la Corte di Cassazione in una vicenda riguardante il Presidente di una società di servizi che era solito minacciare i propri dipendenti, invitarli ad avere un confronto fisico, rimproverarli in pubblico e adottare provvedimenti disciplinari pretestuosi, sino ad effettuare un licenziamento per generare terrore nei lavoratori iscritti ad una determinata associazione sindacale.
Anche l’INAIL da tempo si occupa di tale argomento, che definisce come una forma di violenza psicofisica e di molestia morale sul luogo di lavoro che si attua con svariate modalità, comunque individuabili, aggressive e vessatorie, verbali e non verbali, con finalità tese all’emarginazione ed all’isolamento, alla dequalificazione professionale ed umana, al demansionamento, alla perdita del ruolo, con intensità e durata variabile secondo lo scopo da raggiungere e la risposta della vittima designata e con conseguenze sulla salute, sull’attività professionale, sulla vita privata e sociale.
Dal punto di vista penalistico, il fenomeno risulta ricomprendibile nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 612-bis c.p., meglio nota come reato di stalking.
Ma davvero atti persecutori e mobbing sono due concetti sovrapponibili?
Il Presidente imputato aveva tentato di difendersi affermando che stalking e mobbing delineano due comportamenti antitetici, in quanto il primo termine allude alla condotta di chi tenta reiteratamente di istaurare un rapporto con la persona offesa e di intromettersi nella sua sfera privata, mentre il secondo termine fa riferimento a condotte volte ad esprimere ostilità verso la vittima e preordinate a mortificare ed isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro.
Niente di più falso secondo gli Ermellini, che con sentenza n. 12827 del 2022 hanno riconfermato un orami consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le frequenti condotte di violenza e/o molestia poste in essere dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, se suscitano in essi un grave e perdurante stato di paura, ovvero, li conducono ad alterare le proprie abitudini di vita sono idonee ad integrare il reato di atti persecutori. A ciò si aggiunge che, poiché l’autore del fatto ricopre la qualifica il datore di lavoro, la fattispecie penale deve ritenersi aggravata dalla circostanza di abuso di autorità di cui all’art. 61 n. 11 c.p.
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