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L’articolo 600-octies del nostro Codice penale punisce l’impiego dei minori nel c.d. accattonaggio. Con la sentenza 7140 del 1° marzo 2022, la Suprema corte si è infatti chiesta se, nel caso in cui due minori ROM siano scoperti a chiedere l'elemosina, sia possibile escludere l’antigiuridicità del fatto (e quindi evitare la condanna) sostenendo che tale comportamento non solo sia pacificamente ammesso, ma anzi, molte volte, costituisca una pratica tradizionale.
La legge è chiara: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Tecnicamente, si tratta di un reato configurabile tanto in forma commissiva (dove la condotta punita è lo sfruttamento “diretto”) quanto omissiva (quando i colpevoli sono coloro cui il minore è affidato, nel momento in cui permettono il suo sfruttamento da parte di altri).
Il fondamento della norma è chiaro: il nostro Ordinamento tutela la dignità e la libertà psico-fisica del minore al punto di vietare qualsiasi comportamento che tenda a sfruttarlo per ottenere un lucro.
Ma cosa succede quando l’accattonaggio, lungi dall’essere imposto da genitori o da altri adulti, è espressione della cultura di provenienza?
Della questione si è recentemente occupata la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità al caso in esame di quella che viene chiamata in gergo “scriminante culturale”.
Riassumendo la questione ai minimi termini, il difensore dell’imputato ha sostenuto che la condotta non costituirebbe reato perché espressione di un’usanza del proprio popolo. Pertanto, in un paese dove il pluralismo culturale ha dignità costituzionale (art. 2), la punibilità non potrebbe che essere esclusa.
Pur non negando l’indubbia incidenza che la cultura di origine possa avere sul comportamento degli individui (e quindi non escludendo in alcune ipotesi l’applicabilità della scriminante culturale) la Cassazione ha stabilito lapidariamente che la tradizione rom non possa in alcun modo escludere la punibilità della condotta, poiché i valori di detta cultura - come del resto quelli di ogni altra tradizione - “non rilevano quando […] contrastino con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori”.
In sostanza, secondo l’interpretazione fornita dai Giudici romani, qualora una condotta possa comportare la lesione della libertà psico-fisica del minorenne, l’esigenza di tutela del giovane deve prevalere sulle tradizioni del popolo d’origine: di conseguenza, non può essere invocata l’applicazione della scriminante culturale
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