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Sequestro: quando l’interessato può proporre il riesame?

Il sequestro preventivo è uno strumento del processo penale italiano appartenente alla categoria delle misure cautelari reali, irrogabili nella fase delle indagini preliminari. La sua funzione è quella di impedire che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso. La misura del sequestro è antecedente a quella della confisca, la quale può essere disposta solo una volta definito il processo.

Quando il giudice dispone il sequestro preventivo, il provvedimento può essere impugnato con un atto che prende il nome di riesame. Soggetti legittimati a proporre tale mezzo di gravame sono sia l’indagato/imputato, sia qualsiasi persona le cui cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Si comprende, quindi, che la misura cautelare in oggetto può colpire anche una persona terza. Qualora ciò avvenga, cosa può fare concretamente il terzo? Quali doglianze può legittimamente avanzare avanti al Tribunale del riesame?

Di tale questione si è recentemente occupata la Corte di Cassazione nell’ambito dei reati tributari. 

Per questa tipologia di illeciti, la legge consente un forma sequestro mista: dapprima, si sottopongono a vincolo i beni che costituiscono prezzo o profitto del reato (c.d. sequestro diretto) e, qualora i beni siano incapienti, si procede su altre cose aventi valore equivalente (c.d. sequestro per equivalente).

Nel caso di specie, il terzo, il cui patrimonio era stato sottoposto a sequestro preventivo per equivalente, aveva presentato riesame lamentandone l’illegittimità in assenza di un preventivo accertamento da parte delle autorità competenti dell'incapienza dei beni sui quali si sarebbe dovuto procedere con sequestro diretto.

Nonostante l’apparente ragionevolezza della doglianza, il riesame è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale adito, il quale ha rilevato l’illegittimità del terzo a proporre motivi attinenti al difetto dei presupposti della misura cautelare.

La Corte di Cassazione, nell’esprimersi con sentenza n. 13706 del 2022 ha avallato la posizione del Tribunale del riesame, affermando che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare.




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