IT

EN

FR

Lo Stato risarcisce anche per i danni da vaccinazione non obbligatoria?

Nell’articolo di oggi torniamo a parlare di vaccini e lo facciamo trattando di una norma importante, ma poco conosciuta: l’art. 1, comma 1 della Legge 210 del 1992. Questa disposizione afferma che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. L’articolo in commento è stato altresì integrato proprio quest’anno con il comma 1-bis), il quale ha esteso il diritto al risarcimento di cui al comma 1 anche ai casi interessati da vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Il testo normativo trae le sue origini da una sentenza della Corte Costituzionale, risalente agli anni’90, ove la Consulta aveva chiarito che un trattamento sanitario può essere reso obbligatorio solo a condizione che lo stesso non vada ad incidere negativamente sullo stato di salute del destinatario diretto o che, comunque, nel caso di un eventuale danno, sia prevista una protezione ulteriore ovvero un equo ristoro a carico della collettività e, per essa, dello Stato che quel trattamento ha imposto (Corte Cost. sent. n. 307 del 1990). Detto in altri termini, il diritto al risarcimento costituisce presupposto indefettibile per garantire un bilanciamento tra l’interesse dello Stato alla tutela della salute collettiva e il rischio in cui il singolo incorre sottoponendosi ad una vaccinazione.

Ma tale disciplina e tali principi valgono solo per le ipotesi di vaccinazioni obbligatorie, oppure, sono da considerarsi applicabili anche per quelle raccomandate?

Per un verso, si potrebbe ritenere di rispondere positivamente al quesito, considerando che la Corte Costituzionale, nel corso degli anni, è intervenuta diverse volte dichiarando illegittimo l’art. 1 co. 1 L. 210/1992 in quanto non estendeva la propria applicazione anche a determinati vaccini non obbligatori, ma comunque raccomandati dalle autorità sanitarie. A titolo esemplificativo, tali pronunce hanno riguardato la vaccinazione antipoliomielitica, antiepatite B, quella per morbillo, parotite e rosolia, sino a considerare la vaccinazione antinfluenzale. Con riferimento a quest’ultima, la Consulta è intervenuta nel 2017 affermando che non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, essendo l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione (Corte Cost. sent. n. 268 del 2017).

Tuttavia, le diverse pronunce costituzionali non sono state ritenute sufficienti dalla Cassazione per consentire di effettuare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 L. 210/1992, tale da ritenere la norma applicabile ai danni derivanti anche da altri tipi di vaccinazioni raccomandate, ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Consulta. Nel caso di specie gli Ermellini erano stati aditi per una controversia riguardante la richiesta risarcitoria formulata dai genitori di un minore, rimasto gravemente leso a causa della vaccinazione antimeningococcica, la quale, seppur non obbligatoria, rientra tra quelle raccomandate dal Piano Nazionale dei Vaccini. Sul punto la Corte ha ritenuto di dover accogliere la richiesta, formulata dai genitori, di sottoporre la questione ancora una volta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, pertanto, sarà presto chiamata ad esprimersi sulla legittimità della suddetta norma nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo da parte dello Stato per le menomazioni psico-fisiche originate da vaccinazione antimeningococcica (Cass. Civile Sez. Lav. ordinanza n. 17441 del 30/05/2022).



Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

0341.365321

info@rattistudiolegale.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia