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Con la recente ordinanza n. 12549 del 22 aprile 2022, la Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità della richiesta di risarcimento danni proposta da due genitori contro un Comune per le ferite riportate dal proprio bambino all’interno di un parco giochi. Più nello specifico, è accaduto che il piccolo, cercando di arrampicarsi su un gioco posizionato all’interno di un parco pubblico, sia caduto rovinosamente a causa della presenza di una sostanza oleosa che gli aveva impedito una presa adeguata. La Cassazione non ha accolto la tesi prospettata dai genitori-attori.
Da qui, l’azione giudiziaria volta ad ottenere un risarcimento dei danni, proposta ai sensi dell’articolo 2051 c.c., il quale prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature.
In ogni caso – continuano i giudici romani richiamandosi ad un proprio precedente - l’utilizzo delle attrezzature in un parco giochi presuppone in ogni caso la vigilanza da parte degli adulti, i quali “devono avere ben presenti i rischi che ciò comporta” e, soprattutto “non potendo invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l’esistenza di una situazione di pericolo che erano tenuti doverosamente a calcolare”.
Pertanto, secondo la Cassazione la colpa per l’accaduto va addossata proprio ai due genitori.
Esercitando la propria responsabilità genitoriale, infatti, prima di consentire al figlio di arrampicarsi avrebbero in ogni caso dovuto verificare la sicurezza del gioco, anche se installato in una parco comunale.
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