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Auto di seconda mano: quali vizi far valere?

Vorrei comprare un’auto usata, ma cosa succede se dopo l’acquisto scopro che ci sono dei difetti? E soprattutto, se sono un professionista che opera nel settore automobilistico ho comunque diritto alla garanzia per i vizi non facilmente riconoscibili?


Recentemente la Cassazione ha dato risposta affermativa a questi dubbi. Ma procediamo con ordine.

L’acquisto di un’autovettura soggiace alla disciplina generale dei contratti di compravendita, secondo la quale il venditore ha l’onere di garantire che il bene sia esente da vizi che lo rendano inidoneo all’uso o ne diminuiscano in maniera apprezzabile il valore. Qualora ciò non avvenisse, è facoltà del compratore che abbia scoperto il vizio richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre ad avere diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 1491 c.c., però, la garanzia non è dovuta se al momento della vendita i vizi erano facilmente riconoscibili dal compratore.


Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, dopo l’acquisto dell’autovettura, il compratore aveva scoperto che il contachilometri era stato alterato e, pertanto, aveva prontamente esercitato una delle suddette facoltà previste dall’art. 1492 c.c. Il venditore, tuttavia, si è opposto a tali pretese, affermando il persistere di una delle cause di esclusione della garanzia previste dall’art. 1491 c.c., poiché la persona che aveva acquistato l’auto era un professionista operante nel settore della commercializzazione di autoveicoli usati. Secondo la difesa della parte venditrice, l’art. 1491 c.c. esprime un principio di autoresponsabilità del compratore, tale per cui il medesimo, al momento del perfezionamento del contratto, deve comunque mantenere una condotta diligente. Il livello di diligenza richiesto non può essere determinato in astratto, ma va parametrato in base alle caratteristiche del bene acquistato e alle qualità del compratore. Ne discende che, ad una persona specializzata nel settore automobilistico è richiesta l’osservanza di un onere di diligenza più elevato rispetto ad un soggetto totalmente privo di conoscenze in tale ambito.


Ebbene, investiti sulla questione, i Giudici di Piazza Cavour hanno ripreso la suesposta interpretazione dell’art. 1491 c.c., osservando, tuttavia, che debba escludersi che il dovere di diligenza gravante sull’acquirente possa estendersi sino al punto da richiedere, per l’accertamento dei vizi, il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera dei tecnici del settore. Ne discende che, nel caso in esame, alcun rimprovero può essere mosso in capo all’acquirente, poiché la scoperta dell’alterazione del contachilometri è stata resa possibile soltanto attraverso l’utilizzo di appositi strumenti tecnologici.

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