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Tavolini del bar sul marciapiede condominiale: what?

Con l’avvento della pandemia, sempre più bar hanno esteso la propria attività anche alle aree esterne dei locali, così da poter lavorare nel rispetto delle varie normative predisposte per contrastare la diffusione del virus. 

Tale pratica è stata incentivata anche dalla pubblica amministrazione: dal mese di maggio 2020, infatti, è stato disposto l’esonero dei commercianti dal pagamento delle imposte dovute per l’occupazione del suolo pubblico, provvedimento che si è protratto fino allo scorso mese di marzo.

Ma occorre prestare attenzione: l’ampliamento dell’esercizio in aree esterne presuppone comunque la sussistenza di determinati requisiti. 

Se poi il bar è collocato all’interno di un complesso condominiale e l’area interessata è un marciapiede di proprietà del condominio è necessaria anche l’autorizzazione dell’assemblea.

Questo quanto affermato dal TAR Lazio nella sentenza n. 4393 depositata lo scorso 12 aprile. 

La vertenza in questione scaturiva dalla decisione del Comune di Roma Capitale di revocare, in via di autotutela, la comunicazione di un bar di esercitare l’attività di somministrazione nella zona esterna per il fatto che trattandosi di area privata condominiale, non assegnata in via esclusiva, […] occorre supportare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività con idoneo documento, da cui si evinca chiaramente il diritto/facoltà di utilizzo dell’area comune per finalità esclusiva di un condomino, ovvero per lo svolgimento dell’attività di somministrazione.

Il proprietario dell’esercizio impugnava il suddetto provvedimento ritenendolo illegittimo ed affermando che l’occupazione del marciapiede trova il proprio fondamento nel diritto del condomino di fare un uso più intenso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c.

Tale linea difensiva non ha però convinto la Suprema Corte, la quale, invece, ha ritenuto corretta la scelta dell’ente pubblico di revocare l’autorizzazione, posto che il titolare del bar era privo di alcuni dei requisiti necessariamente richiesti dal regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico, ossia la comprovata disponibilità giuridica dell’area interessata e il rispetto della destinazione d’uso delle superfici di cui l’operatore commerciale intendeva servirsi. 

In aggiunta, nella sentenza si osserva come l’utilizzo del marciapiede di proprietà del condominio da parte del gestore, seppur condomino, richieda necessariamente l’autorizzazione espressa dell’organo assembleare. 

L’art. 1102 c.c., infatti, non è invocabile nel caso di specie poiché lo stesso pone come limiti all’uso più intenso il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso.




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