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La macchina della giustizia italiana, si sa, pecca per l’eccessiva durata dei giudizi. Si tratta di un problema tutt’ora persistente, nonostante i frequenti interventi di riforma attuati dal legislatore negli ultimi anni. I tempi eccessivi per la conclusione di un procedimento costituiscono una grave lesioni per le parti coinvolte, tanto che la stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dedica una delle sue prime disposizioni al riconoscimento del diritto ad un equo processo. All’art. 6 par. 1, infatti, si dispone che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale […]”. Nell’ambito della legislazione italiana, una delle principali normative sul tema dell’equo processo è la c.d. Legge Pinto del 2001, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento appositamente volto a ristorare quei cittadini rispetto ai quali lo Stato non è riuscito a garantire una ragionevole durata dell’iter processuale. Tramite tale procedura, i soggetti legittimati hanno diritto ad ottenere un equo compenso rispetto ai danni patiti. Ma quando un processo può ritenersi irragionevolmente lungo? La suddetta legge tenta di rispondere a tale quesito indicando sia dei termini temporali, sia dei criteri che il giudice deve considerare nell’espletamento della propria valutazione. I parametri di riferimento sono la complessità del caso, l’oggetto della vertenza e il comportamento delle parti, del giudice e di qualsiasi altro soggetto intervenuto. Per quanto riguarda le tempistiche, il disposto normativo considera ragionevole un procedimento che venga definito entro 3 anni nel primo grado di giudizio, entro 2 anni nel secondo grado di giudizio, entro 1 anno nel giudizio di legittimità e, in ogni caso, quando il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Quali voci di danno possono essere risarcite? Dalla lettura del testo normativo si evince chiaramente che le lesioni per le quali è possibile ottenere ristoro sono sia quelle aventi carattere patrimoniale che quelle di natura non patrimoniale. La giurisprudenza di legittimità è però intervenuta per definire meglio i limiti risarcitori. In particolare, è opportuno citare una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra il ritardo medesimo e il pregiudizio sofferto. […] il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 14138 del 4 maggio 2022). Non solo, oltre ad evidenziare l’essenzialità di un nesso di causa-effetto, gli Ermellini puntualizzano anche che è onere del ricorrente provare che la lesione della sua sfera giuridica è conseguenza diretta ed immediata della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.
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