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Infortunio al supermercato e responsabilità da contatto sociale

Con un'ordinanza depositata lo scorso 19 maggio la Corte di Cassazione Civile ha avuto modo di affrontare l'istituto degli obblighi contrattuali accessori, con particolare riferimento al contratto di compravendita.

I fatti dai quali ha avuto origine la vertenza riguardano un infortunio, avvenuto all'interno di un supermercato, nel quale un cliente è stato violentemente colpito dalle porte a scorrimento automatico, chiusesi all'improvviso, riportando delle lesioni personali.

Il danneggiato ha convenuto in giudizio il gestore dell'esercizio commerciale, formulando richiesta di risarcimento danni, la quale, tuttavia, è stata rigettata in sede d'appello per avvenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Secondo la Corte, infatti, la responsabilità incombente sulla parte convenuta ha natura extracontrattuale e, pertanto, ad essa deve applicarsi l'art. 2947 comma 1 c.c.

Parte attrice ha impugnato la sentenza di secondo grado, ritenendo erronea la suddetta qualificazione ed affermando che, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una responsabilità contrattuale, sottoposta al termine di prescrizione di 10 anni. In particolare, secondo la tesi del ricorrente, la salvaguardia dell'incolumità dell'acquirente costituisce un'obbligazione contrattuale del venditore, ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 1476 c.c., la quale trova giustificazione nel c.d. contatto sociale istauratosi fra le parti.

Tali argomentazioni, tuttavia, non hanno convinto la Corte di Cassazione, la quale, nel rigettare il ricorso, ha motivato la propria decisione così come segue.
Dal contratto di compravendita può sorgere un onere contrattuale del venditore di salvaguardare l'integrità fisica dell'acquirente, ma tale obbligazione non sempre sussiste e, soprattutto, non dev'essere considerata autonoma e ulteriore rispetto a quella principale, come affermato da parte attrice.
L'onere di protezione della controparte, infatti, rientra nella categoria dei c.d. obblighi contrattuali accessori, una casistica elaborata dalla dottrina tedesca. Ad essa appartengono le obbligazioni aventi ad oggetto la salvaguardia di quelli interessi delle parti che non sono specificate nel rapporto contrattuale, ma che sono evincibili avendo riguardo all'interesse creditorio. Proprio perché accessorie, queste obbligazioni non sono diverse ed ulteriori rispetto a quella principale, giacché la loro osservanza [...] è imposta proprio dall'esatta esecuzione che forma oggetto dell'obbligazione assunta mediante la stipulazione del contratto.
Trasportando tali principi generali all'ipotesi della compravendita, la Cassazione afferma che l’onere accessorio di salvaguardare la salute della controparte costituisce un adempimento contrattuale del venditore solo laddove, ad esempio, l'oggetto della compravendita sia pericoloso ovvero ricorrano circostanze tali, nell'esecuzione del contratto, da comportare rischi per l'incolumità. Tale non può ritenersi la vendita avvenuta all'interno di un supermercato, ove, pertanto, qualsiasi danno derivante dagli oggetti ivi presenti non può che integrare nei confronti del venditore un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

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