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La donazione è disciplinata dall'art. 769 del Codice civile con il quale una persona (detto donante) trasferisce per spirito di liberalità un bene patrimoniale o un proprio diritto ad altra persona (detto donatario). Proprio perché il primo soggetto si priva di un suo bene arricchendo gratuitamente il donatario, la legge prevede alcune ipotesi al ricorrere delle quali sia possibile revocare l’atto di disposizione: 1) la sopravvenienza di figli: è chiaro che un evento lieto come la nascita di un erede potrebbe portare il donante a rivedere le proprie scelte economiche; 2) l’ingratitudine: ricorre questa figura quando il donatario abbia commesso gravi fatti nei confronti del donante o dei suoi familiari, come la commissione di alcuni reati (omicidio o tentato omicidio; calunnia per un reato punibile con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni), ovvero si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, o, infine, abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio. Di recente (ordinanza n.13544 2022) la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla revocabilità della donazione in caso di ingiuria grave , ribadendo come il comportamento ingiurioso (in senso civilistico) richiesto per la revoca della donazione si differenzi da quello punito dal vecchio reato dell’ingiuria (penalistica) di cui all’art. 594 c.p., ora depenalizzata. Più precisamente, in un caso ove la madre-attrice agiva in giudizio nei confronti del figlio per richiedere la revocazione della donazione di un immobile, ha ricordato che l’ingiuria civilisticamente rilevante, pur mutando dal diritto penale, se ne differenzia in forza dello specifico ambito – la donazione - nel quale viene ad essere compiuta. L’ingiuria che legittima la revocazione della donazione, infatti, “si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario”. Così, la Corte ha confermato che per poter aggredire la donazione non sia necessario verificare la commissione dei fatti di cui al vecchio reato di ingiuria, in quanto la revocazione può derivare da qualsiasi atto o comportamento, il quale leda in modo rilevante il patrimonio morale del donante, e palesi per ciò solo un sentimento di avversione da parte del donatario.
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