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IL FONDO PATRIMONIALE È PASSIBILE DI AZIONE REVOCATORIA?

Uno dei principi cardine del nostro Ordinamento è scolpito nel principio della c.d. responsabilità patrimoniale (consacrato nell’art. 2740 c.c.), in base al quale “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Tale regola deve essere necessariamente letta e coordinata con un differente istituto, creato per evitare che il debitore sottragga dei beni dal proprio patrimonio proprio al fine di danneggiare la garanzia patrimoniale del creditore. Stiamo parlando dell’azione revocatoria, prevista e disciplinata dagli art. 2901 e seguenti del Codice.
Più in particolare, la legge prevede che il creditore possa chiedere al giudice che sia dichiarata nei suoi confronti l’inefficacia degli atti di disposizione del debitore ove sia data la prova dell’esistenza di tre elementi:
1.   la scientia damni: il fatto, cioè che debitore fosse consapevole del pregiudizio che stava arrecando (ma se l’atto di disposizione è precedente al sorgere del debito, è richiesta la prova del dolo, ossia della specifica volontà di arrecare danno);
2.    il consilium fraudis: la circostanza per cui anche il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio (ed in caso di disposizione precedente alla nascita del debito è richiesta la prova del dolo anche del terzo);
3.    l’eventus damni: il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni.
 
Ed eccoci al tema di oggi.
Con riferimento al requisito dell’eventus damni, il pregiudizio deve essere concreto e tangibile, ovvero può venire revocato anche un atto che solo potenzialmente possa ridurre la garanzia patrimoniale?
Il quesito ha di recente interessato la Corte di cassazione (ordinanza n. 9455 del 23 marzo 2022), la quale ha decisamente condiviso la seconda tesi.
Giudicando in relazione alla costituzione di un fondo patrimoniale su un bene gravato da ipoteca, gli ermellini hanno stabilito (ricordando una propria precedente pronuncia) che “nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva non sia stata già introdotta, al fine di verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel conflitto con quello ipotecario, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale”.

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