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Come noto, la prescrizione è quell’istituto disciplinato dall’art. 2934 c.c., a norma del quale “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
La giustificazione dell’istituto, non derogabile per volontà delle parti (ma comunque rinunciabile dal beneficiario), è di facile intuizione: chi omette di esercitare un diritto a lui spettante, dimostra sostanzialmente di non esservi interessato. Pertanto, sarebbe illogico lasciare il debitore nell’incertezza.
Ma come si fa valere la prescrizione?
Bisogna usare particolari forme sacramentali? Oppure basta che l’eccezione di prescrizione risulti da una manifestazione di volontà dal significato inequivocabile?
La giurisprudenza afferma da anni l’idea per cui “l’intimazione non è soggetta a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto”.
Rifacendosi a tale principio ormai recepito dalla giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha addirittura recentemente affermato (Sentenza n. 7835 del 2022) che al fine di interrompere la prescrizione non sia neppure necessario indicare la somma richiesta in pagamento, “essendo sufficiente la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall’individuazione del debitore”.
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