IT

EN

FR

LA VOLTURA CATASTALE COSTITUISCE ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’?

Oggi parliamo di successione.
Tutti sappiamo che (salve rarissime eccezioni) nessuno può essere obbligato ad accettare ciò che non vuole. Lo stesso principio generale si applica anche in materia successoria.
Per questo motivo, la legge prevede espressamente che l’eredità debba essere accettata. La legge si premura tuttavia di stabilire che questo adempimento possa essere svolto sia in modo formale e solenne, sia attraverso fatti concludenti. Si parla, in questa seconda ipotesi, di accettazione tacita di eredità, svolta mediante il compimento di atti che presuppongono la concreta ed effettiva volontà di accettare l'eredità pur in assenza di una dichiarazione esplicita.

Data l’estrema - ma necessaria - genericità del concetto di accettazione tacita di eredità, non sorprende come nel corso degli anni siano stati numerosi i giudizi volti ad accertare se un determinato atto sia riconducibile o meno al concetto.
Ad esempio, con l’ordinanza 12259 pubblicata il 14 aprile 2022, la Cassazione si è occupata della voltura catastale compiuta dal chiamato all’eredità su beni immobili del de cuius.
Questa operazione costituisce accettazione tacita di eredità, come sostenuto dal ricorrente?
 
Risolvendo il dubbio, la Corte ha giustamente affermato che, differentemente dalla mera denuncia di successione, alla quale “ha valore esclusivamente fiscale”, la voltura catastale “ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali” e, soprattutto, è “atto idoneo ad integrare un’accettazione tacita dell’eredità”.

Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

0341.365321

info@rattistudiolegale.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia