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Uno dei più grandi traguardi raggiunti dal diritto del lavoro consiste nel divieto di demansionamento. Così come dispone l’articolo 2103 del Codice civile, “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello”. Questa fondamentale regola deve comunque essere coordinata ad un’efficace gestione e organizzazione dell’impresa. Per questo motivo, il medesimo articolo consente al datore di lavoro di adibire il proprio dipendente a mansioni inferiori, ma solo in ipotesi tipiche e tassative: 1) qualora la modifica di assetti organizzativi aziendali incida sulla posizione del lavoratore; Un ufficiale di Polizia Municipale si lamenta di avere svolto mansioni e compiti propri del mero agente. Nello specifico, sarebbe stato privato del potere di coordinamento derivante dalla sua posizione organizzativa. Perché? Ciò premesso, ha statuito l’importante principio secondo cui “il conferimento di posizioni organizzative (come quella che il ricorrente assumeva lesa) non determina un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, e comportano unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico”. Conseguentemente, la cessazione della posizione organizzativa non può rientrare nelle ipotesi di demansionamento.
2) in caso di espressa previsione da parte del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
3) se sia previsto in un accordo individuale di modifica delle mansioni stipulato nelle c.d. sedi protette, che risponda all’interesse del lavoratore.
4) nelle altre ipotesi previste dalla legge speciale (come quella prevista nel rapporto di lavoro alle dipendenze della PA).
Fatte queste fondamentali precisazioni, si può ora comprendere il senso del recente intervento della Cassazione (Ordinanza 11503/2022) in tema di demansionamento del pubblico impiegato.
La vicenda.
In definitiva, lamenta di avere subito un demansionamento vietato.
La vicenda giunge sino all’esame della Cassazione, che tuttavia rigetta il ricorso.
La suprema Corte ricorda anzitutto che, per giurisprudenza costante, “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l’articolo 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52”.
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