IT
EN
FR
Quando parliamo di casa familiare ci riferiamo alle “mura amiche” all’interno delle quali i figli di una coppia sono cresciuti, imparando a riconoscere l’abitazione stessa come proprio habitat naturale, luogo sicuro, centro dei propri affetti e interessi. Sulla base di questi presupposti, si comprende la regola introdotta dall’articolo 337-septies del Codice civile, in base alla quale in caso di separazione o divorzio “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. Ecco perché, generalmente, il godimento della casa familiare viene attribuito al genitore collocatario dei figli (quello presso cui i figli vanno a vivere e a risiedere all’indomani della separazione). Ed è proprio questo il motivo per cui, per pacifica giurisprudenza, si afferma che il provvedimento di assegnazione della casa familiare sia subordinato alla presenza di figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) conviventi. Rifacendosi a tale principio, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10453 del 31 marzo 2022) ha aggiunto una ulteriore ipotesi di revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare. In un caso dove l’ex moglie - collocataria del minore ed assegnataria della casa familiare - si era trasferita con il figlio presso una diversa città, ha precisato che il provvedimento di assegnazione debba essere revocato “in ogni caso in cui, a seguito della separazione, la casa familiare abbia cessato di essere tale”, dal momento che “non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano”.
Pertanto, è ormai chiaro come il faro che deve illuminare la scelta del giudice attribuendo il godimento della casa familiare, sia la tutela dell’interesse dei figli.
Ti possiamo aiutare?
Oppure compila il modulo per essere ricontattato