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Un noto settimanale bollava alcuni politici europei come “eurofannulloni”. Come se non bastasse, per dimostrare che i parlamentari europei lavorassero meno per guadagnare di più, rendeva pubblici dati relativi alle scarse presenze e agli ingenti compensi degli stessi. La palla è, quindi, giunta alla Cassazione, pronunciatasi infine con la interessante sentenza n. 12984/2022. L’analisi dei giudici di legittimità si è incentrata sui confini del diritto di critica che, per giurisprudenza costante, può ritenersi lecito solo se al ricorrere di tre presupposti: Così, la Cassazione ha potuto verificare che: • I dati presentati dalla testata dimostrano che, effettivamente, la media delle presenze degli europarlamentari italiani fosse inferiore a quella dei colleghi provenienti da altri paesi. Il fatto, può dunque ritenersi veritiero. Utilizzando le parole della suprema Corte, infatti, i numeri delle presenze e l’entità degli stipendi, “seppure non univocamente sintomatici di uno scarso impegno, si prestavano tuttavia ad essere valutati in tali termini e possono giustificare una critica, da parte del giornalista, quale quella icasticamente espressa con il termine eurofannullone”.
Sentendosi diffamato, uno dei chiamati in causa agiva in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, tuttavia, respingevano la domanda.
• la verità del fatto narrato;
• l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto per come espresso dall’autore;
• la continenza espressiva, ossia il fatto che i toni utilizzati, seppure aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti.
• L’impegno (e la rispettiva verifica) dei politici nello svolgimento delle proprie funzioni risponde ad un interesse pubblico.
• L’effettiva sussistenza dei dati proposti consente di ritenere l’utilizzo dell’espressione “eurofannullone” come rispettoso del requisito della continenza espressiva.
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