IT
EN
FR
Quella della filiazione è una disciplina in continua evoluzione, spesso innovata e arricchita da dirompenti sentenze. Fra le più recenti, oltre a quella relativa al diritto di ricevere entrambi i cognomi, che ha avuto un notevole rilievo mediatico, non possono passare inosservate due pronunce relative ai presupposti e agli effetti prodotti dall’adozione speciale. Fra di esse si annovera la circostanza per la quale l’adottante è coniuge del padre o della madre del minore. Orbene, rispetto a tale particolare circostanza la Corte Costituzionale, con sentenza n. 79 del 28.03.2022, è intervenuta dichiarando l’illegittimità di una di quelle disposizioni che, principalmente, differenziano il regime dell’adozione speciale rispetto a quella “classica”. Si tratta dell’art. 55 della L. 184/1983, norma che, rinviando a sua volta all’art. 300 co. 2 c.c., dispone che l’adozione in casi particolari non induce l’istaurazione di alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante. Tale diversificazione di trattamento è parsa, agli occhi dei giudici di legittimità, ingiustificata e incoerente rispetto alle finalità cui tende la disciplina della filiazione, ossia quella di garantire a tutti i figli parità di condizioni e, in particolar modo, la possibilità di crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari. E proprio a codesta conclusione è giunta la Corte di Cassazione Sez. I Civile con ordinanza n. 10898 depositata lo scorso 5 aprile. I fatti di causa oggetto della vertenza riguardavano il respingimento di una richiesta di adozione formulata dal coniuge della madre biologica a causa della persistenza di un rapporto relazionale continuativo tra la figlia e il proprio padre biologico. Secondo i giudici di merito, infatti, l’adozione speciale in tale ipotesi sarebbe consentita solo nei casi in cui il padre biologico risulti morto, o decaduto dalla responsabilità genitoriale, o, ancora, totalmente disinteressato alla prole. Di segno opposto è stata la posizione degli Ermellini i quali, appunto, rifacendosi alla recente sentenza della Corte Costituzione, hanno affermato che l’adozione, da parte del ricorrente, della figlia della moglie, realizza appieno il preminente interesse della minore, anche attraverso la creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, e dunque sulla base della coesistenza dei legami sia con la famiglia di quest’ultimo, sia con quelli della famiglia del padre biologico.
Con il termine giuridico “adozione speciale” o “adozione in casi particolari” si fa riferimento a ipotesi in cui l’adottato non versa in stato di abbandono, ma, nonostante ciò, ha un interesse ad istaurare dei rapporti parentali con soggetti diversi rispetto ai propri genitori biologici.
La portata di tale pronuncia va ben oltre la semplice disapplicazione di una disposizione del codice civile: essa tende al riconoscimento del diritto del minore ad avere più di una famiglia, qualora ciò risulti nel suo interesse.
Ti possiamo aiutare?
Oppure compila il modulo per essere ricontattato