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Come noto, la caparra confirmatoria è quella clausola con cui una parte, a dimostrazione della serietà dell’impegno assunto consegna all’altra una somma di danaro o altra cosa fungibile. Se l’affare si conclude, la cifra sarà scontata dal prezzo finale. Ma se qualcosa andrà storto, l’articolo 1385 prevede due distinte ipotesi: Tuttavia, al momento della consegna della caparra, la parte promissaria acquirente aveva consegnato alla promittente un assegno bancario privo di data. Così, la venditrice si era rifiutata di porre all’incasso il titolo di credito e di stipulare il definitivo, sostenendo che la mera dazione di un assegno incompleto non potesse mai costituire corretto adempimento della caparra, ma che, anzi, determinerebbe l’inadempimento del compratore. Sciogliendo i dubbi interpretativi, la Cassazione ha espressamente affermato che il venditore non possa mai rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo sol perché non abbia voluto incassare la caparra. Ricorda, infatti, che la caparra confirmatoria può certamente essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario. Se, però, la riscossione non avviene perché il venditore si rifiuta di mettere all’incasso l’assegno, egli non potrà agire per richiedere la risoluzione per inadempimento. Infatti, usando le parole della Corte, il comportamento del prenditore “non lo legittima[…] in ragione del mancato incasso della somma pattuita quale caparra confirmatoria, a recedere dal contratto principale (in mancanza, appunto, del necessario inadempimento imputabile della parte che ha dato la caparra: art. 1385 co. 2 c.c).”.
a) In caso di inadempimento di chi ha prestato la caparra, consente alla controparte di ritenere la somma, oltre che di richiedere la risoluzione del contratto;
b) Qualora inadempiente sia invece chi ha ricevuto la caparra, consente al primo di richiedere il doppio di quanto versato, oltre che la risoluzione del contratto.
Ma cosa succede quando una parte si rifiuti di incassare una caparra - offerta dalla controparte - perché sostiene che questa non sia stata correttamente fornita? Può, come dice l’articolo 1385, risolvere il contratto e trattenerla?
Il dubbio è stato risolto dalla Cassazione, con la sentenza n. 10366 del 31 marzo 2022.
Nel caso giunto al vaglio della Corte romana era accaduto che, come spessissimo avviene, due parti avevano concluso un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un immobile e, per i fini che oggi ci riguardano, contenente una caparra confirmatoria.
È corretta la ricostruzione operata dalla venditrice?
Usando l’ordinaria diligenza, il compratore avrebbe infatti dovuto tentare di porre all’incasso l’assegno. Solamente in caso di (effettive) problematiche in sede di riscossione, avrebbe potuto attivare il rimedio di cui all’art. 1385 c.c.
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