IT
EN
FR
La recente sentenza della Cassazione (16929/2022) ha stabilito che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni a tutela della maternità, osservano un orario giornaliero di lavoro inferiore alle sei ore. In sostanza, maternità o buoni pasto?! Nella vicenda esaminata dalla suprema Corte è accaduto che alcune dipendenti della pubblica amministrazione si erano assentate dal posto di lavoro usufruendo dei permessi per allattamento. E ciò esercitando il diritto previsto all’articolo 39 del d.lgs. 151/2001: “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore”. Tuttavia, la PA interessata ha deciso di negare loro il diritto al pagamento dei buoni pasto. Perchè? I buoni pasto sono una misura da commisurare alle ore effettivo di servizio prestate e il diritto alla loro percezione matura solo se l’orario giornaliero supera le sei ore concretamente prestate. La Corte d’Appello accoglie il ricorso, evidenziando che l’astensione per maternità deve considerarsi come presenza in servizio, motivo per cui il periodo di astensione deve essere considerato come orario di lavoro. Partita finita? Tutt’altro. La Pubblica amministrazione ha proposto ricorso per Cassazione, la quale si è pronunciata ribaltando l’esito del giudizio di appello. La suprema Corte, anzitutto, ha chiarito che “l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore”. Ciò premesso, ha sconfessato quanto sostenuto in precedenza dalla Corte d’Appello, pur ricordando l’importanza delle misure di sostegno alla maternità. Ha, infatti, stabilito che “i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, né può valere l'equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell'art. 39 dello stesso d.lgs.”
Facciamo un passo indietro.
Certe delle loro ragioni, le donne hanno deciso di agire in giudizio.
Ti possiamo aiutare?
Oppure compila il modulo per essere ricontattato