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Quando e come la P.A. conferisce incarico all’avvocato?

Anche all’avvocato, purtroppo, capita di dover istaurare dei contenziosi nei confronti dei propri clienti, specie quando sorgono contrasti in merito all’entità del compenso pattuito. Proprio recentemente la Cassazione si è occupata di una vertenza di tal genere, nella quale le parti coinvolte erano, da una parte, due legali e, dall’altra, il Comune di Alberobello.

I due difensori avevano rappresentato e assistito l’ente amministrativo all’interno di un procedimento avanti alla Corte di Cassazione, nel quale avevano redatto e depositato un controricorso. Esaurito il mandato, i professionisti avevano richiesto la riscossione dei propri compensi al Comune, il quale, tuttavia, ne aveva contestato gli importi ritenendoli superiori a quanto pattuito.

Nello specifico, l’Amministrazione Comunale aveva approvato una delibera di giunta avente ad oggetto il conferimento dell’incarico con applicazione dei minimi di tariffario. A tale atto era seguito il deposito del controricorso da parte degli Avvocati, comportamento che, secondo l’ente pubblico, doveva essere considerato quale accettazione della proposta in delibera per facta concludentia.

I difensori, viceversa, hanno ritenuto erronea la posizione assunta dal Comune poichè i contratti conclusi con la P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam. Di conseguenza, il corrispettivo loro spettante doveva essere determinato secondo i parametri di cui all’art. 2233 c.c., e, dunque, facendo riferimento alle tariffe ed agli usi e, in ogni caso, garantendo che la misura del compenso fosse adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Investiti della questione, gli Ermellini hanno concordato sulla necessità della forma scritta per la validità di qualsiasi contratto avente quale controparte un ente pubblico, ivi compreso quello di conferimento incarico professionale e determinazione del compenso. Tuttavia, la Corte ha ricordato che, secondo un proprio consolidato orientamento, il contratto di patrocinio tra un organo della P.A. e l’avvocato si può considerare validamente perfezionato, con rispetto del requisito della forma scritta, nel momento del rilascio della procura alle liti ex art. 83 c.p.c.

Nel caso di specie, la procura era stata apposta a margine del controricorso senza indicazione di alcuna data, pertanto, secondo la Corte, il momento di conclusione del contratto doveva ritenersi coincidente con quello di sottoscrizione del predetto atto da parte degli avvocati. In conclusione, i Giudici di legittimità hanno affermato che è indubitabile che l’accordo appena individuato non contenesse alcuna determinazione del compenso spettante agli avvocati quale corrispettivo della loro prestazione […] venendosi a creare, pertanto, le condizioni per l’integrazione del contratto ex art. 2233 comma 1 c.c., per mezzo delle tariffe professionali ratione temporis applicabili.



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