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Abusare dei permessi della legge 104

Lo Stato italiano prevede una serie di agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap. Ad esempio, un lavoratore può richiedere dei permessi lavorativi al fine di assistere i propri parenti disabili.

Ma cosa succede quando si scopre che questi permessi siano utilizzati in modo abusivo?

La risposta è stata data dalla Cassazione (ordinanza n. 16973/2022) lo scorso 30 maggio.
 
Nel caso esaminato dalla Corte, un lavoratore aveva richiesto un’esenzione temporanea dal lavoro, poiché - a suo dire - avrebbe dovuto assistere la propria madre portatrice di handicap. Tuttavia, lo stesso giorno era stato sorpreso a svolgere delle commissioni personali, totalmente estranee dall’attività di ausilio al familiare. Addirittura, il datore di lavoro è riuscito a dimostrare che l’abuso dei “permessi 104” si era verificato in almeno altre tre occasioni.
 
Risultato? Il dipendente è stato licenziato.
 
Poiché non convinto della legittimità della sanzione disciplinare (in quanto ritenuta troppo grave) ha comunque deciso di agire contro la società. Il giudizio è giunto all’esame della Cassazione, che ha bocciato la tesi difensiva del ricorrente.

La Suprema corte ha infatti ricordato che per proprio costante orientamento, il dipendente che non si avvalga del permesso in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile “integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente”. Oltre a ciò, costituisce anche “un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale” nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico.
 
Per questo motivo, ha concluso la Cassazione, “il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”.

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