IT
EN
FR
Una società farmaceutica incarica un’agenzia di grafica di realizzare per la medesima del materiale pubblicitario nel periodo temporale 2006-2012. Per adempiere alla propria prestazione, l’agenzia utilizza dei “file sorgente”, ossia file informatici apribili e modificabili, sui quali interviene seguendo le prescrizioni impartite dalla committente, per poi elaborare i prodotti finali, denominati “file esecutivi”, i quali vengono consegnati alla destinataria.
Una volta concluso il rapporto contrattuale, la società conviene in giudizio la prestatrice d’opera, chiedendo che venga condannata alla restituzione dei file sorgente, affermando di vantare su di essi il diritto d’autore.
La richiesta della committente può ritenersi fondata? Per rispondere al quesito occorre preliminarmente accertare se, nel caso di specie, i file sorgente siano qualificabili quali opere dell’ingegno, tenuto conto del fatto che, per la loro elaborazione, l’agenzia si è dovuta attenere ad indicazioni vincolanti da parte della società farmaceutica. La giurisprudenza ha risposto positivamente, dichiarando che nel concetto di elaborazione creativa, che è elemento essenziale ai fini della costituzione di un’opera dell’ingegno, sono incluse e, pertanto tutelabili, anche idee e nozioni semplici, purché formulate e organizzate in modo personale, e caratterizzate anche da un modesto tasso di creatività (Cass. Civ. Sez. I sent. 19335/2022). Di conseguenza, il fatto che l’elaborazione dei file abbia richiesto un pur minimo utilizzo di competenze proprie da parte dell’agenzia pubblicitaria, la quale ha scelto quali software, licenze e plug-in specifici utilizzare in completa autonomia, è elemento sufficiente a ritenere che i suddetti file debbano considerarsi opere dell’ingegno.
Chiarito questo primo aspetto, sorge la necessità di verificare a chi debba essere riconosciuto il diritto d’autore dei file: alla società che li ha commissionati o all’agenzia che li ha elaborati? La casa farmaceutica, ovviamente, ha tentato di attribuire a sé stessa la titolarità, richiamando quanto statuito da una recente sentenza di legittimità, ossia che costituisce principio generale in materia di diritto d’autore quello per cui il committente è titolare […] dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno realizzate su commissione del lavoratore autonomo, ove quest’ultimo si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, spettando invece all’autore i diritti morali (Cass. Civ. sent. 8433/2020). Un concetto corretto, ma purtroppo non applicabile nella singola ipotesi in esame.
La giurisprudenza, infatti, ha accertato, e confermato in sede di Cassazione, che oggetto del contratto sottoscritto tra la casa farmaceutica e l’agenzia pubblicitaria è soltanto la consegna dei file esecutivi, costituenti il corpus mechanicum dell’attività svolta della prestatrice. Ben diverso invece è il corpus mystichum, ossia i file sorgente, i quali, invece, non rientrano nelle prestazioni pattuite espressamente dalle parti, ma costituiscono solo un mezzo attraverso cui l’agenzia ha potuto adempiere all’incarico ricevuto. Pertanto, detti file sono e restano di proprietà esclusiva della prestatrice d’opera.
Ti possiamo aiutare?
Oppure compila il modulo per essere ricontattato