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Spesso si sente parlare di licenziamenti a seguito di trasferimenti di aziende e delle conseguenze che derivano per un gran numero di lavoratori. La vicenda di oggi ne è un chiaro esempio. Il complesso caso giunto alla Corte di Cassazione vede come protagonista un lavoratore. Licenziato dalla società per cui lavorava, assunto – il giorno seguente – dall'impresa che nel frattempo aveva acquistato la prima, infine, veniva definitivamente licenziato anche da quest’ultima. L'operazione elude l’articolo 2112 c.c., che stabilisce il divieto di licenziamento in caso di trasferimento dell’azienda. Anzitutto, la normativa codicistica definisce come trasferimento d’azienda “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità”; - precisando che “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano” - “il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento” (comma 4). Come si è difesa la società in tribunale? Ha sostenuto che il rapporto di lavoro non fosse presente al momento della cessione e che, dunque, il lavoratore non potesse invocare la tutela dell’articolo 2112 c.c. Con la propria Ordinanza n. 7391 del 7 marzo 2022, la Cassazione ha smascherato il comportamento illecito delle due aziende. Di fronte alla richiesta del lavoratore di dichiarare il proprio diritto a transitare verso la cessionaria, ha infatti precisato che se “effettivamente la vigenza di un rapporto di lavoro è necessaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c”, in ogni caso, per evitare fenomeni elusivi come quello oggetto del giudizio, “il trasferimento di azienda non può costituire l'unica ragione giustificativa del licenziamento”. Per questo motivo, concludono i Giudici romani, “In sostanza è nullo il recesso che si fondi in via esclusiva sulla connessione con il passaggio da un soggetto ad un altro di un servizio”. Così facendo, la Corte ha affermato la nullità del primo licenziamento, in quanto posto in essere esclusivamente per attuare l’accordo elusivo. Pertanto, la vicenda si è chiusa con un lieto fine per il lavoratore: essendo stato reintegrato nel primo rapporto di lavoro, si è visto transitare nella nuova impresa.
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