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Il caso. Equitalia notifica a una società un avviso di accertamento di violazione contributiva. L’avviso viene impugnato ma supera il sindacato giurisdizionale, passando in giudicato. Segue un lungo periodo durante il quale l’ente riscossore non agisce per il recupero del proprio credito. La società, nel frattempo, viene sciolta e, quindi, cancellata dal registro delle imprese. Dopo più di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, Equitalia emette una cartella di pagamento nei confronti degli (ormai ex) soci. Questi impugnano la cartella davanti alla Commissione territoriale competente, deducendo l’intervenuta prescrizione del credito, in forza del decorso del termine decennale. Il giudice Tributario di primo grado da loro ragione, così come la Commissione regionale in grado d’appello. Equitalia propone ricorso per Cassazione, affermando che la cancellazione dal registro delle imprese ha effetto interruttivo della prescrizione: “in quanto con l'estinzione della società si crea una nuova situazione giuridica in cui si pone anche l'inconveniente di individuare il nuovo soggetto intestatario e destinatario degli atti tributari”. Con la Sentenza 30718/2022, la Cassazione ha definitivamente posto la parola fine sulla vicenda, confermando l’intervenuta prescrizione dell’originario credito. Come ricorda la Suprema Corte, l’effetto interruttivo della prescrizione deriva esclusivamente dal compimento di precisi atti, specificamente enumerati nell’art. 2943, dai quali si desume l’esplicita richiesta di adempimento. Come si può immaginare, nel numero di questi atti non rientra la cancellazione dal registro delle imprese, dalla quale derivano esclusivamente gli effetti previsti dall’art. 2945 c.c., tra i quali non figura l’interruzione della prescrizione dei debiti della società. Pertanto, la Corte ha nuovamente bocciato la tesi di Equitalia, statuendo che: “la cancellazione dal registro delle imprese della società debitrice non rientra tra gli atti tipici idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. perché non è atto idoneo a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora”.
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