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Riprendendo quanto affrontato in una precedente news, continuiamo l’esame del rapporto tra processo penale e nuove tecnologie. Oggi ci chiediamo in che modo gli screenshot di whatsapp debbano essere acquisiti. Nel processo, infatti, esistono stringenti regole che disciplinano le modalità di acquisizione delle prove. Se non rispettate, la prova può divenire inutilizzabile. Nel caso esaminato dalla Cassazione era accaduto che un soggetto fosse stato condannato per il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) anche sulla base di alcuni screenshot di messaggi comparsi sul cellulare della vittima. Deciso ad impugnare la sentenza, l’imputato ricorre in Cassazione, affermando che l’estrapolazione dei messaggi costituirebbe un accertamento tecnico irripetibile. Si tratterebbe cioè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., di un esame relativo a persone, luoghi o (come nel caso in esame) cose, il cui stato è soggetto a modificazione. Proprio perché l’accertamento è irripetibile, deve essere data all’imputato (e al suo difensore) la possibilità di parteciparvi, analizzando l’oggetto e dando le proprie osservazioni. In caso contrario, la prova è tendenzialmente inutilizzabile nel processo. Come risponde la Cassazione? Boccia radicalmente la tesi dell’imputato. Con la sentenza 40302/2022, la Corte ha infatti ribadito che “l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono, non costituisce accertamento tecnico irripetibile e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici recepiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti”. Pertanto, ad avviso della Cassazione, l’unico modo per mettere in dubbio la validità della prova risiede nel dimostrare il mancato rispetto dei protocolli per l’estrapolazione del messaggio. A nulla invece rileva la mancata presenza dell’imputato al momento del compimento dell’operazione.
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