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La siepe della discordia in condominio

Un semplice caso come quello di oggi fa capire l’importanza di conoscere quali siano le maggioranze assembleari richieste per il compimento di atti che interessano i beni comuni.

Un condominio, formato da più ville e da enti comuni, intende rimuovere una siepe posta sulla parte comune, per asserite ragioni di sicurezza. 

La proprietaria di una villa posizionata davanti alla siepe si oppone, ipotizzando che, in realtà, sarebbe proprio la rimozione della siepe a determinare rischi di fuoriuscita di acqua, perdita di drenaggio e cedimento del terreno. 

Ciononostante, l’assemblea condominiale delibera positivamente per la rimozione dell’arbusto. 

La delibera viene impugnata dalla condomina dissenziente, chiedendone l’annullamento poiché illegittima. 

Nel giudizio instaurato presso il Tribunale, si costituisce il condomino, adducendo la validità della delibera: da un lato, l’abbattimento della siepe non avrebbe costituito innovazione; dall’altro, e in ogni caso, la delibera sarebbe stata approvata dalla quasi unanimità dei condomini intervenuti. 

 Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza 1513 del 2022, dà ragione alla condomina dissenziente. 

Anzitutto, conferma che la siepe rientra nella categoria delle cose comuni elencata nell’articolo 1117 c.c. 

Ciò doverosamente premesso, richiama un precedente della Corte d’Appello di Roma, con cui si è stabilito che “L'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio”. 

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