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Un acquirente agiva contro il venditore affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita, perché il bene acquistato non rispecchiava le qualità essenziali promesse.
Poteva farlo?
Certamente sì. L’articolo 1490 c.c., prevede infatti che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”, mentre il successivo art. 1492 c.c. statuisce che, in detti casi, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo.
Ha vinto la causa?
No. Il venditore si è infatti costituito in giudizio eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione.
A norma dell’art. 1495 c.c., infatti, è richiesto, a pena di decadenza, che il compratore denunci i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta. Inoltre, l’articolo in questione sancisce che l’azione di risoluzione o riduzione del prezzo si prescrivono, in ogni caso, entro un anno dalla consegna del bene.
Ebbene, nel caso in esame era emerso che l’attore non solo non avesse dato la prova della tempestività della denuncia, ma che neppure si era attivato entro il termine annuale.
Convinto delle proprie ragioni, nonostante la sentenza sfavorevole, il compratore ha adito la Cassazione, sostenendo la tempestività del proprio operato.
La Suprema Corte ha lapidariamente bocciato il ricorso, richiamando il granitico orientamento giurisprudenziale in base al quale “l’azione del compratore nei confronti del venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento”.
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