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Un cittadino italiano, titolare di un account e amministratore di un gruppo sulla nota piattaforma Facebook, subiva tra il dicembre 2020 e l’agosto 2021 plurime limitazioni all’accesso al proprio profilo, giustificate, a dire del team del social network, dalla violazione dei c.d. standard della community. A dire del ricorrente, il rapporto intercorrente tra la piattaforma e gli utenti sarebbe da inquadrare nello schema del contratto a prestazioni corrispettive, all’interno del quale sarebbero previste clausole nulle in quanto vessatorie.
Non convinto della bontà della misura, il privato adiva il Tribunale attraverso un ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 702-bis c.p.c.
Secondariamente, l’eliminazione dei contenuti pubblicati avrebbe denotato la malafede del social network e avrebbe violato il diritto alla libera manifestazione del pensiero e quello di difesa, in quanto le sanzioni sarebbero state comminate senza contraddittorio tra le parti.
Pertanto, la sospensione dell’account sarebbe stata illegittima.
Costituendosi in giudizio, Facebook ha anzitutto affermato che il proprio servizio viene reso previa specifica approvazione e accettazione, da parte dell’utente, delle regole e delle sanzioni previste per la loro violazione.
Nessun diritto fondamentale sarebbe poi stato violato, in quanto, anche senza social network, avrebbe potuto manifestare il proprio pensiero.
Decidendo sulla questione, il Tribunale, pur dando ragione al ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica del contratto (da ritenersi infatti a prestazioni corrispettive, in quanto l’utente cede alla piattaforma i propri dati in cambio dell’uso del social network) ha escluso la vessatorietà, e quindi la nullità, delle clausole, dando ragione a Facebook.
A dire del decidente, infatti, “le previsioni contrattuali in esame, astrattamente considerate, non possono ritenersi vessatorie (…) potendo essere ricondotte nell’alveo dell’ordinaria regolamentazione contrattuale, volta ad assicurare un’adeguata fruizione del servizio da parte di tutti gli utenti: Facebook presta un servizio dietro un corrispettivo e lo presta a determinate condizioni; nel contratto sono previsti determinati obblighi di comportamento, che devono essere rispettati dall’utente nella fruizione del servizio, pena la limitazione/sospensione del servizio da parte del professionista. Il potere riconosciuto contrattualmente a Facebook di limitare o sospendere il servizio può, in particolare, essere ricondotto all’interno dell’istituto di cui all’art. 1460 del Codice Civile”.
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