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Come noto (o comunque, immaginabile), uno dei doveri che discendono dal matrimonio è quello di fedeltà nei confronti dell’altro partner.
Non a caso, l’infedeltà è una delle cause che, ove determini il venir meno della comunione spirituale dei coniugi e l’impossibilità della continuazione della convivenza, può fondare la richiesta di separazione personale.
Inoltre, dall’infedeltà può derivare il c.d. addebito della separazione. Si tratta di una dichiarazione giudiziale, mediante la quale viene addossata in capo al fedifrago la responsabilità della separazione, da cui conseguono importanti conseguenze, come il venir meno del diritto all’assegno di mantenimento (ma non a quello agli alimenti) e la perdita dei diritti successori.
Ma cosa succede se il coniuge separato inizia una nuova relazione dopo la dichiarazione di separazione? Può essere definito infedele, esponendosi alle rilevanti conseguenze ora dette?
La risposta non può che essere negativa.
La separazione dei coniugi, infatti, pur mantenendo in vita il vincolo matrimoniale ed alcuni doveri ad esso connessi (come quello di reciproco rispetto, o di mantenimento dei figli), comporta l’estinzione, o comunque la forte riduzione, di altri obblighi coniugali, tra i quali figura anche quello di fedeltà.
A confermare l’opzione ermeneutica ora esaminata ci ha pensato la Cassazione, che con l’ordinanza 22 settembre 2022, n. 27771 ha confermato l’orientamento tradizionale, secondo cui ove un coniuge intenda procedere al divorzio a causa dell’adulterio, è onerato di dimostrare non solo il tradimento, ma anche detto episodio sia stato la causa della (cronologicamente antecedente) separazione personale.
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