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Un privato veniva sanzionato per avere sostato in un parcheggio pubblico senza pagare la tariffa prevista. La peculiarità del caso risiede nel fatto che la contravvenzione sia stata elevata da un controllore di un bus comunale.
Come è possibile?
Sembra strano a dirsi, ma la legge 127/1997 consente agli organi accertatori di esercitare le funzioni di controllo sulla regolarità della sosta dei veicoli.
Proprio per questo motivo, il Tribunale adito ha ritenuto valide le contestazioni oggetto dei verbali.
Partita chiusa? Tutt’altro.
Il soggetto sanzionato ha adito la Cassazione, soffermando l’attenzione della Corte sulla circostanza per cui, a norma della già citata legge 127/1997, è vero che anche i controllori dei bus pubblici possano contestare la violazione del Codice della strada; tuttavia, ai sensi dell’art. 17, commi 132 e 133 della normativa di cui sopra, tale facoltà è prevista solo ed esclusivamente con riferimento alle aree in concessione all’azienda municipale, e non invece, per le violazioni avvenute in altre zone del territorio comunale (come, per l’appunto, una strada pubblica).
Di fronte a tale argomentazione, la Cassazione non ha avuto dubbi, accogliendo il ricorso.
Dopo aver confermato che la legge preveda la possibilità di conferire al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico la possibilità di elevare contravvenzioni, ha precisato che “per i soggetti di cui al comma 133 (i controllori pubblici) le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla "sosta nelle aree oggetto di concessione" alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico", attribuite al personale ispettivo di dette aziende”.
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